Precedenti giudiziari passati o mancate rettifiche in rete ledono ancora la tua reputazione?
Google è il motore di ricerca più utilizzato e più avanzato e le informazioni che Google riporta sul vostro nome o ragione sociale nella prima pagina sono quelle che contano.
Google definisce nella sua prima pagina la vostra “reputazione in rete”, anche chiamata “reputazione online”: la percezione della vostra reputazione, la prima impressione al pubblico, è quanto racconta di voi la prima pagina di Google. Ed è sempre meglio dare una buona prima impressione.
L’Informazione presente in Internet è però incontrollabile. Non esiste in realtà alcuna privacy online. E’ facile essere oggetto di attacchi per episodi negativi passati o controversie giudiziarie, su blog o siti di community o news. Anche fatti accaduti anni fa, in rete sono raramente cancellati, e si ripresentano come attuali alla ricerca di Google.
Le notizie giudiziarie infatti rimangono in rete per un tempo indeterminato e sono reperibili anche a distanza di molto tempo dal loro verificarsi.
Nel caso in cui dovessero riaffiorare vecchie vicende giudiziali e casi di cronaca connessi al vostro nome e soprattutto al vostro passato, è bene sapere che un’azione legale contro Google o altri motori di ricerca sarebbe controproducente poichè in primo luogo vi richiederebbe un impiego di risorse economiche notevoli ed in secondo luogo dilungherebbe di moltissimo i tempi di risoluzione del problema.
Infatti intentare una causa contro un colosso del web vorrebbe dire far passare degli anni senza eliminare dalla rete il contenuto negativo che continua a ledere la vostra reputazione.
La giurisprudenza a tale proposito ha però riconosciuto l’autonomo “diritto soggettivo all’oblio”.
In particolare, si è consolidato in giurisprudenza il principio per il quale il diritto di cronaca, in riferimento a notizie lesive della reputazione di un soggetto, è insussistente, una volta che sia trascorso un determinato periodo di tempo ed in assenza di ulteriori elementi che ne giustifichino la permanenza in rete.
Nel Diritto dell’Unione Europea il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore da maggio 2018, regola il diritto all’oblio, agli articoli 17, 21 e 22.
Come ben riportato da Wikipedia: “In Italia il diritto all’oblio è relativamente “nuovo”, essendo comparso nella giurisprudenza solo a partire dagli anni novanta del XX secolo. La Corte di Cassazione lo ha definito come il:
«[…] giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata» |
(U. Ambrosoli, M. Sideri, Diritto all’oblio, cit.) |
Tale principio si applica sia ai cittadini comuni che ai personaggi che hanno (o hanno avuto) grande notorietà. Il diritto all’oblio non è applicabile nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione.
In sostanza, un individuo che abbia commesso un reato in passato ha il pieno diritto di richiedere che quel reato non venga più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione; a condizione che il pubblico sia già stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo sufficiente dall’evento, tale da far scemare il pubblico interesse all’informazione per i casi meno eclatanti.”
Ma è possibile realmente far valere il proprio diritto all’oblio?
Non è facile ma si puo’. Si sconsiglia di proporre immediatamente una azione legale, anche neiconfronti dell’editore. E’ opportuno procedere per gradi con una strategia di intervento: “richiesta di rimozione amichevole” o di “deindicizzazione” (quest’ultima per permettere la integrità degli archivi digitali ma non la comparsa del link sulla SERP, la pagina dei risultati di Google)

Si deve reperire esattamente la persona di riferimento giusta, e rapportarsi con essa nel giusto modo. Come in tutti i campi, bisogna saperlo fare.
Dal 2015 risolviamo, tra i primi in Italia, queste situazioni per persone fisiche, professionisti o imprese.
Grazie al nostro aiuto, potrai finalmente vedere riconosciuto il tuo sacrosanto diritto ad essere dimenticato o a far pubblicare online la reale evoluzione della vicenda giudiziaria.
Una risposta su “Garanzia del Diritto all’Oblio”
due articoli de “il giornale di vicenza e corriere del veneto
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