La traduzione letterale di Revenge Porn è “vendetta porno” e va intesa come la condivisione in rete di contenuti sessualmente espliciti raffiguranti solitamente un ex partner.
Può essere definita come una violenza in chiave virtuale, che va ad esplicitarsi in una diffusione impropria di materiale fotografico o audiovisivo nella giungla del web.
La sacralità del proprio nido domestico è infranta, senza il consenso dei soggetti interessati, sfociando in una vera e propria molestia sessuale in via digitale, con conseguenze devastanti.
Tale abuso va necessariamente inteso come un reato. Va affrontato e segnalato con estrema tempestività e cura in quanto tematica estremamente delicata e di crescente rilevanza mediatica.
Posticipare l’intervento permetterebbe una maggiore diffusione in rete del contenuto incriminato e renderebbe più complicata la risoluzione di tale minaccia, che sovente sfocia in casi di estorsione (“sextortion”) e stalking.
La giurisprudenza europea evidenzia da tempo la necessità di un intervento legislativo “ad hoc” che vada a regolamentare in modo puntuale e inequivocabile ciò che attualmente si manifesta come vuoto normativo.
L’epoca digitale in cui ci troviamo amplifica esponenzialmente la visibilità dei dati in rete e l’articolo 595 c.p. appare (per ora) unica garanzia normativa. Il danno in questione va ad essere di ingente portata in quanto la diffusione può essere, potenzialmente, posta in essere verso tutti gli abitanti del pianeta.
Possiamo quindi affermare che quando tale contenuto diffuso va a ledere l’onore, la reputazione e il decoro di un soggetto vanno a configurarsi gli estremi del reato di diffamazione.
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